Modifica dell'ordinanza sui pagamenti diretti: nuova copertura assicurativa obbligatoria

Dal 2027, la copertura assicurativa dei coniugi e dei partner registrati sarà un criterio per ricevere i pagamenti diretti.

Su questo sito web vi forniamo informazioni complete sul tema della sicurezza sociale e sulle modifiche della politica agricola 22+ (PA22+) in questo ambito. Vi offriamo inoltre la possibilità di verificare la vostra situazione utilizzando la checklist. Se necessario, dopo aver compilato la checklist potete richiedere direttamente un'offerta.

Base giuridica

Nell'ambito della politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), il Parlamento ha deciso di apportare diverse modifiche ai pagamenti diretti. La novità è che, a partire dal 2027, una copertura assicurativa personale per i coniugi e i partner di lavoro sarà un prerequisito per ricevere l'intero importo dei pagamenti diretti (art. 70a, cpv. 1, lett. i e cpv. 3, lett. g, LAgr). Se queste persone lavorano regolarmente e in larga misura nell'azienda del loro partner, devono beneficiare di una copertura sociale. La copertura assicurativa deve comprendere la prevenzione dei rischi e la perdita di reddito dovuta a malattia o infortunio. Si noti che i requisiti dell'ordinanza sui pagamenti diretti si applicheranno a partire dal 2027, è quindi consigliabile che gli agricoltori e i loro partner abbiano chiarito la copertura assicurativa richiesta nel 2026.

Quali sono le condizioni?

  • La legge si applica ai partner sposati e ai partner registrati.
  • In generale, età inferiore a 65 anni.
  • Nessun reddito proprio o reddito proprio inferiore alla soglia di ingresso del LPP (CHF 22 680 a partire dal 2025).
  • L'azienda beneficia di una collaborazione regolare e importante, attestata dalla deduzione fiscale concessa alle coppie con doppio reddito.

Chi fa eccezione alla regola?

  • Se il reddito proprio supera la soglia di ingresso della LPP (CHF 22 680 a partire dal 2025).
  • Non è possibile far valere una deduzione per doppio reddito nella dichiarazione dei redditi.
  • Età superiore ai 65 anni.
  • Reddito annuo della coppia di gestori inferiore a CHF 12 000 (media dei due anni precedenti).
  • Non sussiste alcun obbligo per le persone giuridiche, le aziende di estivazione e i pascoli comunitari.
  • Se la compagnia di assicurazione formula una riserva o un rifiuto per motivi di salute, sono soddisfatte le disposizioni della DZV.

Consulenza personalizzata

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